1. Presso i servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono istituiti appositi uffici e sportelli per le donne che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e di offerta di lavoro.