Art. 4.
(Agevolazioni informative).

      1. Presso i servizi per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono istituiti appositi uffici e sportelli per le donne che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e di offerta di lavoro.

 

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      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative e ai posti di lavoro vacanti. Essi hanno, inoltre, diritto a servizi gratuiti di orientamento, di formazione e di consulenza psico-lavorativa nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro.